| Ordine
di Vittorio Veneto
fonti normative:
L. 18 marzo 1968, n. 263.
Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle
guerre precedenti.
A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle
forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre
precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro.
Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro
per la difesa.
Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare
domanda, al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.
È istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica
classe di cavaliere.
L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18
e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra
o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione
e che siano in godimento dei diritti civili.
Le insegne nell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un
nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro
per la difesa.
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo
d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali
generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione
nazionale combattenti.
Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la difesa.
L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è concessa con
il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per la difesa.
Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono
presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza.
Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un
assegno annuo vitalizio, non riversibile, di L. 60.000.
L'assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed è corrisposto, esente
da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e
il 20 dicembre.
Un'annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla
vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.
L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18
nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini
italiani per annessione.
Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni
provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme
degli articoli 15 e 34 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti
dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro
diritto.
Il possesso delle condizioni previste per la concessione dell'assegno
di cui all'art. 5 può essere provato con dichiarazione, anche
contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata
dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
per l'anno 1968, in lire 15 miliardi, si farà fronte mediante
riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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